Art. 4.
(Ripartizione dei proventi e vincoli di destinazione).

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

          a) il 50 per cento al comune di Taormina, con obbligo di destinazione alle attività connesse allo sviluppo turistico ed in particolare alla ricettività alberghiera, ai trasporti, alla promozione turistica e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e delle attività economiche tradizionali del territorio;

          b) il 50 per cento alla Regione siciliana, con obbligo di destinazione:

              1) per il 30 per cento allo sviluppo e al miglioramento delle strutture turistiche e di trasporto, con particolare riguardo al completamento dei porti turistici dell'isola;

              2) per il 20 per cento con obbligo di destinazione alla stabilizzazione del lavoro precario e alla formazione e riconversione dei disoccupati della regione medesima.